E/CN. 4/1992/L. ll/Add. 5
1992/65
Protezione dei Rom (zingari)

La commissione dei diritti dell'uomo, tenuto conto delle risoluzioni della Sotto Commissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze 6 (xxx) del 31 agosto 1977 e 1991/21 del 28 agosto 1991, ricordando che l'Assemblea generale, nella risoluzione 217 (III) del 10 dicembre 1948 con la quale ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ha considerato che le Nazioni Unite non potevano restare indifferenti alla sorte delle minoranze ricordando anche la Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e i principi che qui sono enunciati. Ricordando inoltre le risoluzioni 1990/13 del 23 febbraio 1990,1990/ 45 e 1990/46 del 6 marzo 1990, tenendo presente la risoluzione 39/16 dell'Assemblea generale, in data 23 novembre 1984, nella quale l'Assemblea ha invitato la Commissione dei diritti dell'uomo a continuare a vigilare per identificare le situazioni esistenti o nascenti di razzismo e di discriminazione raziale, di richiamare l'attenzione su quelli che saranno scoperti e a suggerire i rimedi appropriati:

1) raccomanda il delegato speciale della Sotto Commissione della lotta contro le misure discriminatorie e della protezione delle minoranze, incaricato di stabilire uno studio delle vie e dei mezzi possibili perfacilitare la soluzione attraverso i mezzi pacifici e costruttivi delle situazioni nelle quali le minoranze sono coinvolte, di accordare una particolare attenzione, nel suo lavoro, alle condizioni specifiche nelle quali vivono i Rom (zingari) e di fornire delle informazioni a riguardo;
2) invita gli Stati a prendere tutte le misure appropriate per eliminare tutte le forme di discriminazione nei riguardi dei Rom (zingari);
3) Invita gli Stati a utilizzare essi stessi il servizio consultativo del Centro per i Diritti dell'Uomo a tal fine.
54esima riunione 4 marzo 1992 
(Adottato con 43 voti contro zero, con 8 astensioni).

Torna alla home page